Entrata in vigore del libro unico del lavoro

Entrata in vigore del libro unico del lavoro


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Oggetto: ENTRATA IN VIGORE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Modalità di istituzione del Libro Unico del Lavoro

Si ricorda che il momento obbligatorio di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro coincide con il termine previsto per la prima registrazione, cioè il 16 febbraio 2009. Le scritturazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro devono avvenire, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. Tutti i datori di lavoro privati, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico, dovranno istituire, in sostituzione dei vecchi libri paga e matricola, il libro unico del lavoro nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e non, e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro).

Luogo di tenuta

Il luogo di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro non è più, come in passato, il luogo in cui si esegue il lavoro, ma alternativamente:

  • è la sede legale dell’impresa;
  • è lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato (art. 5, co. 1, L. n.12/79)
  • è i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

I centri di elaborazione dati possono unicamente eseguire operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi e del calendario delle presenze del Libro Unico ma non possono in alcun caso essere tenutari del Libro Unico (tenutari possono essere solamente i soggetti di cui all’art.1, co.1 e 4, L. n.12/79).

Comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro entro il 16 gennaio 2009

Il Ministero del Lavoro ha precisato, nella nota n.18630 del 24 dicembre 2008, che i datori di lavoro devono dare preventiva informazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio del nominativo del soggetto a cui abbiano affidato l’incarico di tenere il proprio Libro Unico del Lavoro entro il 16 gennaio 2009 (qualora non vi sia conferimento di incarico all’esterno non è necessaria alcuna comunicazione). Tale adempimento può essere assolto anche dal tenutario del Libro Unico: in questo caso il professionista o l’associazione di categoria si assumono la responsabilità della comunicazione, che potrà essere anche riepilogativa per più datori di lavoro assistiti. Nei prossimi giorni dovrebbe essere creata una sezione nel sito web del Ministero (http://www.lavoro.gov.it/) che permetta l’invio di una comunicazione cumulativa e accentrata da parte dei consulenti interessati anche nel caso di diverse Direzioni provinciali del lavoro in relazione a diverse competenze territoriali.

Adempimenti dei soggetti delegati alla tenuta del Libro Unico da parte dei propri clienti

I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti abilitati di cui all’art. 1 della L. n.12/79, autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del Libro Unico del Lavoro per i datori di lavoro assistiti devono ottenere una delega scritta da ciascun datore di lavoro (può essere inserita

anche nella lettera di incarico). I medesimi soggetti dovranno provvedere ad inviare all’Inail, in via telematica:

  • è con la prima richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro Unico l’elenco dei datori di lavoro assistiti, indicandone il codice fiscale;
  • è entro 30 giorni dall’evento della avvenuta acquisizione o cessazione di un nuovo datore di lavoro la formalizzazione dell’avvenuto incarico ovvero la interruzione dell’incarico stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

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